Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 25 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

      «Art. 25-bis. - (Pubblicità delle tariffe aeree). - 1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie aeree che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi separatamente il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia aerea dagli oneri accessori, dalle tasse aeroportuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci».